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Naturopatia

Chi è il Naturopata

Il significato di naturopata ed il concetto olistico di questo termine, si riferiscono ad una figura professionale che opera nel campo delle tecniche naturali e nella loro applicazione, avvalendosi di metodi non invasivi come l’iridologia e la riflessologia. Il naturopata è essenzialmente un operatore del benessere olistico secondo natura, un professionista che si occupa di prevenzione attiva e di guidare verso l’autoguarigione, attraverso l'uso di rimedi naturali ove possibile.

Il naturopata non è un medico, non fa diagnosi, non cura le malattie. E' un operatore del benessere. Aiuta le persone a ritrovare la via del ripristino della salute, stimolando l’energia mentale e fisica. Il naturopata può supportare chi si rivolge a lui, nella scelta del metodo di cura naturale più indicato al suo problema. Egli infatti non si pone come sostituto della medicina classica occidentale, ma come strumento complementare. La naturopatia si occupa di preservare il benessere dell’individuo a 360°, aiutandolo ad integrarsi nei cicli naturali della vita, ristabilendo gli equilibri del benessere.

Il naturopata non formula diagnosi, non rilascia ricette e non interferisce con le prescrizioni di farmaci e rimedi dati o suggeriti dai medici. Il naturopata fornisce consigli su come utilizzare nel migliore dei modi i rimedi naturali ritenuti più idonei per il miglioramento del proprio benessere psico-fisico.

Il naturopata svolge in particolar modo tre importanti attività:

- Educativa: il compito del naturopata è informare le persone che richiedono la sua consulenza, dei comportamenti vincenti al fine di migliorare, raggiungere e mantenere lo stato di salute e un’elevata qualità della vita.

- Preventiva: grazie alla capacità del naturopata di riconoscere comportamenti e predisposizioni sbagliate e che non favoriscono uno stato ottimale di salute, egli fornisce consigli atti a prevenire l’insorgenza di disturbi e malesseri.

- Complementare e di appoggio: il naturopata può supportare terapie medico-chirurgiche per ottimizzarne l’efficacia e contrastare eventuali effetti collaterali. Il naturopata sostiene psicologicamente la persona e l'aiuta a riconoscere e affrontare gli squilibri psico-fisici ed emozionali.

In Germania si chiamano Heilpraktiker e generalmente non sono medici. Stessa cosa vale per Spagna, Svizzera, Francia, Inghilterra, Olanda e Belgio. In paesi come la Germania una legge in vigore fin dal 1939 prevede la formazione professionale di naturopati non medici che talvolta collaborano con medici curanti dei loro clienti e con ospedali opportunamente strutturati e convenzionati. Al rimborso delle cure sostenute provvedono più frequentemente assicurazioni private stipulate dal cliente. In Italia, siamo in attesa di approvazione di disegni di legge per il riconoscimento ufficiale di questa importante figura professionale.

Al momento, in Italia, la situazione del punto di vista legislativo vede in vigore la legge n° 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, e dalle leggi regionali sulle discipline bio-naturali, citiamo, ad es. la legge n°2 del 2005 delle “Discipline bio-naturali DBN” della Regione Lombardia e la legge n°7 del 2013, “Norme in materia di discipline bio-naturali”, della provincia autonoma di Trento.

Alla luce delle leggi vigenti nel nostro paese il naturopata non medico può esercitare liberamente la professione e le persone che si rivolgono a lui vengono informate del fatto di non trovarsi in presenza di un medico e che quindi le valutazioni espresse e gli eventuali consigli non avvengono in questo contesto.

I consigli impartiti poggiano quindi sul consenso informato del richiedente (ex art. 13 regolamento UE 2016/679) e sulla sua legittima libertà di scelta terapeutica nel rivolgersi al professionista che ritiene essere più indicato.

Il naturopata è tenuto ad un comportamento deontologicamente corretto durante l’esercizio della propria attività. Alcune norme a cui non può contravvenire sono di rilevanza penale (art. 622 c.p: obbligo al segreto professionale; art 348 c.p: abuso di professione).

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